Vernici per edilizia e falsi claim sulle loro proprietà
Anche nel mondo delle vernici si assiste alla circolazione di notizie e promesse sulle proprietà e prestazioni dei prodotti che non hanno fondamento tecnico-scientifico
Assovernici, l’Associazione dei produttori italiani di vernici, dal 2010 si impegna per diffondere informazioni trasparenti, affidabili e rigorose sul mondo dei prodotti vernicianti per gli ambiti dell’edilizia e dell’industria. Rientra in questa attività anche la corretta informazione su alcune delle più frequenti false affermazioni e promesse relative alle prestazioni e alle certificazioni di pitture e vernici.
VERNICI PER EDILIZIA E FALSI CLAIM
Vernici antibatteriche, antivirali e disinfettanti, in assenza di autorizzazioni
![vernici per edilizia e falsi claim](https://www.assovernici.it/wp-content/uploads/2021/06/vernici-per-edilizia-e-falsi-claim.jpg)
Se le proprietà antibatteriche, antimicrobiche o disinfettanti sono alla funzione principale dei prodotti vernicianti, si applica la disciplina sui biocidi contenuta nel regolamento (UE) 528/2012 (c.d. BPR – Biocidal Products Regulation).
Tutti i prodotti che vantano un’azione disinfettante, battericida, virucida, sanitizzante, sanificante o atta a combattere microrganismi, devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero della Salute o dalla Commissione Europea.
I prodotti biocidi commercializzati in Italia devono obbligatoriamente riportare le seguenti diciture: “PRODOTTO BIOCIDA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE o AUTORIZZAZIONE UE n. /…./00…./AUT (ai sensi del Reg.UE n. 528/2012)”. Oppure: “Presidio medico chirurgico Registrazione n…………del Ministero della Salute (ai sensi del D.P.R. 392/1998)”.
La presenza del numero di autorizzazione e registrazione rilasciato dal Ministero della Salute o dalla Commissione Europea assicura che tali prodotti sono stati sottoposti ad una preventiva valutazione che ne garantisce la sicurezza per l’ambiente, per il consumatore e l’utilizzatore e l’efficacia delle condizioni di uso indicate. I prodotti che riportano diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che riconducono a qualsiasi tipo di attività disinfettante e di rimozione di germi e batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione di cui sopra, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti o biocidi. Per un ulteriore approfondimento su questo tema è possibile consultare la Circolare del Ministero della Salute sull’etichettatura dei prodotti disinfettanti.
VERNICI PER EDILIZIA E FALSI CLAIM
Utilizzo di simboli impropri sulle confezioni
Parallelamente alla comparsa sul mercato di un numero crescente di prodotti con presunte proprietà disinfettanti, battericide, virucide, sanitizzanti, sanificanti o atte a combattere microrganismi – talvolta non suffragate dalle necessarie autorizzazioni illustrate al precedente paragrafo – aumenta anche la quantità di confezioni che riportano simboli che richiamano il campo medico e farmaceutico. Se il prodotto in questione non è stato autorizzato come presidio medico-chirurgico, tali simboli sono da considerarsi una mera attività di marketing finalizzata a indurre il consumatore all’acquisto di un prodotto che non potrà mantenere ciò che promette.
Il caso che si osserva più di frequente è l’utilizzo del simbolo della Croce Rossa, che dovrebbe essere usata esclusivamente sui packaging prodotti registrati come Presidi Medico Chirurgici
![vernici per edilizia simboli impropri sulle confezioni](https://www.assovernici.it/wp-content/uploads/2021/06/vernici-per-edilizia-simboli-impropri-sulle-confezioni.jpg)
VERNICI PER EDILIZIA E FALSI CLAIM
Riferimenti alle certificazioni HACCP e ISO 22196 per i prodotti utilizzati in ambienti dove si manipolano alimenti
![vernici per edilizia false certificazioni](https://www.assovernici.it/wp-content/uploads/2021/06/vernici-per-edilizia-false-certificazioni.jpg)
Negli ultimi anni si sono diffuse sempre più idropitture che dichiarano una maggiore compatibilità per l’utilizzo in ambienti dove viene manipolato il cibo, quali cucine, bar e ristoranti. Tali affermazioni dichiarano una “conformità con il regolamento HACCP” o una proprietà antimicrobica e antibatterica in conformità alla ISO 22196:2011-08.
Tali riferimenti risultano completamente non idonei ad attestare le prestazioni e le caratteristiche vantate dai prodotti in questione, in quanto la HACCP si riferisce alla sicurezza igienica degli alimenti, mentre la ISO 22196 si riferisce alla determinazione antibatterica su materie plastiche e materiali non porosi, quindi non adatta alle idropitture.
VERNICI PER EDILIZIA E FALSI CLAIM
Le vernici termoisolanti
L’isolamento termico e la protezione da umidità e muffa sono prestazioni sempre più ricercate nell’ambito delle soluzioni per edilizia in genere e dei prodotti vernicianti in particolare. Anche gli incentivi fiscali in vigore in Italia hanno contribuiti ad aumentare la sensibilità verso il risparmio energetico degli edifici.
Un efficace isolamento termico dell’edificio, e di conseguenza un reale risparmio energetico, si possono ottenere solo incrementando l’efficacia dell’involucro, con misure quali l’applicazione del sistema a cappotto.
Purtroppo anche in questo ambito circolano claim che possono confondere il consumatore, promettendo – mediante l’applicazione di prodotti vernicianti o rasanti – isolamento termico e risparmio energetico con minimi spessori. Questi prodotti, a fronte di pochi micron o millimetri di spessore, promettono resistenze termiche elevate grazie anche meccanismi di resistenza al passaggio del calore presentati come innovativi ma spesso non validati scientificamente in modo rigoroso e secondo metodi condivisi. Il rischio di coloro che scelgono di applicare questo tipo di prodotto è non solo quello di non ottenere i risultati previsti bensì anche quello di perdere il diritto a incentivi quale l’Ecobonus.
![vernici per edilizia falsi claim termoisolanti](https://www.assovernici.it/wp-content/uploads/2021/06/vernici-per-edilizia-falsi-claim-termoisolanti.jpg)