Statuto

STATUTO DI ASSOVERNICI

LO STATUTO DI ASSOVERNICI È IL PRINCIPALE RIFERIMENTO PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE

TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1.1. È costituita, con durata illimitata, l’Associazione denominata “Assovernici” (di seguito l’ “Associazione”).

1.2. L’Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali ed internazionali.

Art. 2 – Sede

2.1 L’Associazione ha sede in Assago.

2.2. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all’articolo 16 del presente statuto.

ART. 3 – SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 L’Associazione non persegue scopi di lucro e si prefigge di favorire il progresso del settore dei prodotti vernicianti, promuovendo uno spirito di collaborazione costruttivo fra gli Associati e rafforzandone le relazioni. All’Associazione è affidata, altresì, la trattazione di problemi di specifico interesse per il comparto, l’assistenza sul piano tecnico normativo delle imprese associate e la tutela dell’immagine del settore stesso.

3.2 Per il perseguimento delle suddette finalità l’Associazione potrà:

  • rappresentare gli interessi degli Associati a livello internazionale, nazionale e locale contribuendo all’elaborazione di norme e prassi nei settori di attività;
  • promuovere il progresso scientifico e tecnologico favorendo lo scambio di conoscenze anche attraverso la collaborazione con le autorità competenti, con le altre associazioni di categoria ed istituzioni specializzate;
  • favorire i contatti con gli utilizzatori e l’opinione pubblica, con l’obiettivo di valorizzare l’immagine ed il ruolo delle imprese associate e divulgare una corretta conoscenza del comparto, anche promuovendo iniziative di comunicazione e formazione;
  • valorizzare il ruolo socio-economico dei prodotti vernicianti come veicolo di sviluppo ed innovazione, operandosi attivamente per la crescita del sistema associativo del settore;
  • promuovere ulteriori iniziative nell’interesse degli Associati, nel rispetto delle regole della concorrenza e definire un Codice Etico affinché il comportamento delle imprese sia conforme alle finalità dell’Associazione.

L’Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II: ASSOCIATI

Art. 4 – REQUISITI

4.1 All’Associazione possono aderire, in qualità di Associati Ordinari, le imprese sotto qualsiasi forma costituite, che:

  • esercitino attività industriali di produzione e commercializzazione di prodotti vernicianti;
  • operino sul mercato italiano;
  • si impegnino ad osservare le regole del Codice Etico, del mercato e della concorrenza;
  • non risultino iscritte ad altre associazioni nazionali con finalità concorrenti o in contrasto rispetto ad Assovernici.

4.2 Gli Associati Ordinari, in funzione delle attività esercitate, sono inquadrati all’interno dei Settori Merceologici come individuati dal Consiglio Direttivo.

4.3 Possono, altresì, aderire all’Associazione in qualità di Soci Aggregati le imprese o gli enti che abbiano caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con le imprese associate.

Art. 5 – AMMISSIONE E RECESSO

5.1 Possono richiedere di far parte dell’Associazione le imprese che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 4 e che presentino regolare domanda di iscrizione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, contenente l’indicazione del settore o dei settori merceologici di appartenenza e la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico e dai regolamenti dell’Associazione.

5.2 Qualora l’impresa sia iscritta ad altre associazioni nazionali di cui all’art. 4, il Consiglio Direttivo, valutato in concreto la presenza di finalità concorrenti o contrastanti rispetto ad Assovernici, potrà richiedere, quale condizione per l’ammissione, la risoluzione del rapporto associativo in essere.

5.3 I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa. Le domande di ammissione sono sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo, a cui è demandato l’accertamento dei requisiti previsti dal presente Statuto.

5.4 In caso di rigetto l’interessato, nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego da parte del Consiglio Direttivo, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

5.5 Trascorso il biennio iniziale, l’impresa associata può comunicare il proprio recesso con preavviso inviato con lettera raccomandata A.R. o pec entro il mese di giugno; il recesso ha efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo alla sua comunicazione.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

6.1 Gli Associati Ordinari hanno il diritto di partecipare alla vita associativa, di fruire delle informazioni, dell’assistenza e di ogni altro servizio e supporto erogato dall’Associazione, di partecipare e votare nell’Assemblea dei Soci, se in regola con il pagamento delle quote associative.

6.2 Gli Associati Aggregati possono essere invitati a partecipare alle commissioni, ai gruppi di lavoro o gruppi tecnici di cui all’art. 18 ed alle Assemblee dell’associazione senza diritto di voto.

6.3 L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di:

  • osservare il presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione, il Codice Etico e i regolamenti associativi;
  • esercitare la propria attività secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale e industriale nel rispetto dell’immagine della categoria;
  • versare i contributi associativi ai sensi del successivo articolo 7.

ART. 7 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

7.1 Tutti gli Associati devono versare i contributi associativi nell’ammontare e nei termini deliberati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L’ammontare dei contributi associativi potrà essere disciplinato in un eventuale regolamento approvato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Il versamento dei contributi all’Associazione viene effettuato entro il primo trimestre di ciascun esercizio.

7.2 Gli Associati Ordinari si obbligano inoltre a versare i contributi dovuti per l’adesione dell’Associazione al Cepe (Conseil Européen de l’Industrie des Peintures, des Encres d’Imprimerie et des Couleurs d’Art).

ART. 8 – SANZIONI

8.1 Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

  • censura scritta e motivata;
  • sospensione del diritto dell’impresa associata a partecipare all’Assemblea;
  • decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche direttive nell’Associazione e, in rappresentanza dell’Associazione, cariche in altre organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
  • sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo;
  • sospensione dell’impresa associata dall’utilizzo dei servizi e da ogni attività dell’Associazione; la sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga l’impresa associata a corrispondere anche per la durata sanzionata i contributi dovuti;
  • espulsione nel caso di grave morosità;
  • espulsione per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto e/o dal Codice Etico.

8.2 Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, o anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo. L’eventuale espulsione di un Associato dovrà essere deliberata dall’Assemblea.

ART. 9 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

9.1 La qualità di Associato si perde:

  • per recesso dell’Associato;
  • per perdita dei requisiti di ammissione e per cessazione dell’attività dell’impresa, dal momento in cui si verifica la perdita o la cessazione;
  • per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento dell’impresa associata, passata in giudicato; il Consiglio di Direttivo ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo nel periodo che intercorre tra la sentenza dichiarativa di fallimento e il suo passaggio in giudicato o per le altre procedure concorsuali;
  • per espulsione, deliberata dall’Assemblea ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8.

A seguito della risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti delle imprese associate perdono automaticamente la titolarità delle cariche associative all’interno dell’Associazione e la capacità di rappresentare l’Associazione negli enti esterni.

9.2 In caso di cessazione del rapporto associativo l’impresa è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi con le seguenti modalità:

  • nel caso di recesso ai sensi dell’art. 5.5, sino alla data di efficacia di quest’ultimo;
  • nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione, fino alla data della perdita dei requisiti;
  • nel caso di cessazione dell’attività dell’impresa, fino alla data di effettiva cessazione;
  • nel caso di fallimento, sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza;
  • nel caso di espulsione, i contributi relativi all’esercizio in cui l’espulsione è avvenuta.

I contributi associativi e il patrimonio dell’Associazione non sono trasmissibili né rivalutabili.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

10.1 Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • l’Organo di Revisione, se nominato.

Art. 11 – ASSEMBLEA

11.1 L’Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate in qualità di Associati Ordinari.

11.2 Gli Associati possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Associato avente diritto di voto; ogni Associato non può essere portatore di più di due deleghe.

11.3 Ciascun Associato dispone in Assemblea di una determinata quantità di voti secondo i criteri contenuti in uno specifico Regolamento sui voti.

11.4 Non sono ammessi a partecipare alle votazioni in sede di Assemblea gli Associati che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi; tuttavia detti Associati possono comunque partecipare all’Assemblea senza diritto di intervento nella discussione. Le imprese nei cui confronti sono in corso provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo non possono partecipare all’Assemblea.

ART. 12 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

12.1 L’Assemblea degli Associati può essere convocata presso la sede legale o anche altrove sia in Italia sia all’estero. Deve essere convocata almeno una volta in un anno, entro il 31 maggio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Revisione.

12.2 L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Associati.

12.3 La richiesta degli Associati deve essere inoltrata per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da discutere all’ordine del giorno; qualora la richiesta risultasse rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

12.4 L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di questo, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

12.5 La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi mediante posta elettronica, fax o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun Associato, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni.

12.6 L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’Assemblea, l’enunciazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

12.7 L’assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli Associati aventi diritto al voto, tutti i consiglieri in carica e l’Organo di Revisione, se nominato.

ART. 13 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

13.1 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando vi partecipi un numero di Associati Ordinari tali da rappresentare la metà più uno dei voti spettanti a tutte le imprese associate in Assemblea ai sensi dell’art.11.3, e delibera con la maggioranza dei voti spettanti alle imprese associate presenti.

13.2 In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti alle imprese associate presenti.

13.3 Per le deliberazioni relative all’espulsione degli Associati le deliberazioni sono assunte sia in prima sia in seconda convocazione con i due terzi dei voti spettanti a tutte le imprese associate.
Per le delibere relative alle modificazioni del presente Statuto, del Regolamento sui voti di cui al precedente art. 11.3 e del Codice Etico valgono le maggioranze di cui all’art 25; per le delibere relative allo scioglimento dell’Associazione valgono le maggioranze di cui all’art 26.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede; per quanto attiene le nomine e le deliberazioni relative a persone e per l’elezione a componente gli Organi elettivi di cui all’art. 10, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

13.4 Le deliberazioni dell’Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

13.5 È ammessa la partecipazione all’Assemblea anche a mezzo audio o audio-video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. L’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

13.6 L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in assenza anche di quest’ultimo, dal componente presente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

13.7 Funge da Segretario il Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, una persona designata dall’Assemblea.

ART. 14 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

14.1 Spetta all’assemblea:

  • determinare le direttive di massima dell’attività associativa ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione;
  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 15;
  • approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
  • approvare il Regolamento sui voti di cui all’art. 11. 3 nonchè gli eventuali regolamenti associativi predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • approvare l’entità dei contributi;
  • deliberare in merito all’espulsione di Associati;
  • approvare le modifiche del presente Statuto e/o del Codice Etico;
  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare su ogni altro argomento a essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente che restano in carica tre esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i membri proposti dagli Associati Ordinari. Ogni Associato può proporre un solo rappresentante per la nomina a membro del Consiglio Direttivo.

15.2 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo, provvede alla cooptazione di nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per il componente sostituito.

15.3 Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso si intenderà decaduto e dovrà essere convocata l’Assemblea per procedere a nuove nomine.

ART. 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o anche altrove sia in Italia sia all’estero, almeno due volte all’anno e quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

16.2 Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di quest’ultimo, dal componente presente più anziano di età.

16.3 La convocazione avviene mediante messaggio di posta elettronica, lettera, fax, telegramma, o altro idoneo mezzo telematico spedito a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima della data fissata. In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di tre giorni e con l’osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

16.4 L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

16.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti; è ammessa la partecipazione a mezzo audio o audio-video conferenza.

16.6 Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.
Funge da Segretario il Direttore e, in caso di sua assenza o impedimento, un componente del Consiglio Direttivo.
Non è ammessa la delega tra i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 17 – ATTRIBUZIONi DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 Spetta al Consiglio Direttivo, in coerenza con le direttive di massima stabilite dall’Assemblea:

  • sovraintendere alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
  • promuovere e attuare tutto quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e assicurare l’assistenza e il coordinamento per le iniziative e le attività degli Associati, al fine di dare un indirizzo organico all’azione associativa;
  • individuare i settori merceologici a cui afferiscono gli Associati;
  • eleggere il Presidente e, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
  • nominare e sciogliere commissioni, gruppi di lavoro e comitati tecnici per determinati scopi e lavori e definirne le norme di funzionamento anche medianti specifici regolamenti;
  • nominare rappresentanti presso associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche e private (comprese le istituzioni specializzate), consorzi, società, enti, organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
  • predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
  • proporre all’Assemblea la misura dei contributi associativi;
  • deliberare l’organico dell’Associazione;
  • deliberare sanzioni nei confronti degli Associati inadempienti, in base a quanto stabilito dall’art. 8;
  • predisporre   i   regolamenti associativi da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • approvare convenzioni di natura organizzativa;
  • deliberare in merito alla nomina, al trattamento economico e alla revoca del Direttore;
  • deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi.

17.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione.

ART. 18 – Commissioni, gruppi di lavoro e comitati tecnici

18.1 Il Consiglio con propria delibera può prevedere la costituzione di commissioni, gruppi di lavoro e comitati tecnici definendone le norme di funzionamento anche mediante specifici regolamenti. I componenti saranno scelti fra rappresentanti delle imprese associate secondo criteri di competenza e di adeguata rappresentanza; possono partecipare anche esperti esterni nonché i soci Aggregati secondo quanto stabilito dal Consiglio.

18.2 I suddetti gruppi avranno funzioni progettuali e di supporto alle attività dell’Associazione secondo quanto specificato nella relativa delibera.

ART 19 – PRESIDENTE

19.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio di cui fa parte; non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

19.2 Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell’Associazione. Propone la nomina, il trattamento economico e la revoca del Direttore.

19.3 In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente; in assenza anche di quest’ultimo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età, la cui firma attesta l’assenza o l’impedimento del Presidente.

ART. 20 – VICE PRESIDENTE

20.1 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, dura in carica tre esercizi e decade contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione anticipata di quest’ultimo, il Vice Presidente decade dalla carica con la nomina del successore.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell’Associazione; sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente.

20.2 Venendo a mancare il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione; il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

ART. 21 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

21.1 Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell’ufficio, fatta eccezione per l’Organo di Revisione a cui è riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio Direttivo all’atto della nomina.

ART. 22 – DIRETTORE

22.1 Il Direttore viene nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo che ne determina anche il compenso.

22.2 Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Presidente.

22.3 Possono inoltre essere delegati al Direttore ulteriori poteri finalizzati all’esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio Direttivo, o in generale ogni potere connesso all’implementazione, al coordinamento, all’esecuzione e alla buona riuscita delle iniziative approvate dal Consiglio.

ART. 23 – ORGANO DI REVISIONE

23.1 L’Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall’assemblea, che ha facoltà di nominarlo. I membri dell’Organo di Revisione devono essere iscritti all’Albo dei Revisori Legali. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dall’assemblea.

23.2 L’Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell’amministrazione e della contabilità dell’Associazione, effettua, in qualunque momento, le verifiche di cassa; redige la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea.

23.3 La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere. I membri dell’Organo di Revisione durano in carica tre esercizi, scadono con l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.
I membri dell’Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell’Organo di Revisione si applicano le disposizioni dell’art. 16 del presente statuto, in quanto compatibili.

ART. 24 – Bilancio preventivo e bilancio consuntivo

24.1 L’esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo. Essi sono sottoposti all’esame e all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 maggio di ogni anno.

24.3 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

TITOLO IV: MODIFICHE E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 25 – Modifiche dello statuto, del Regolamento sui voti e del Codice Etico

25.1 Le modifiche del presente Statuto, del Regolamento sui voti di cui al precedente art. 11.3 e del Codice Etico sono deliberate dall’Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole da parte di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutte le imprese associate e che siano almeno il 50% delle imprese associate.

Art. 26 – SCIOGLIMENTO

26.1 L’Assemblea potrà deliberare lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole sia in prima sia in seconda convocazione da parte di tanti Associati che rappresentino almeno i tre quarti dei voti spettanti a tutte le imprese associate e la presenza della maggioranza degli associati.

26.2 In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

26.3 Esaurita la liquidazione, tutti i beni della Associazione che residuano devono essere devoluti ad altro ente senza scopo di lucro che abbia finalità analoghe a quelle della associazione o per fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell’assemblea.

F.to Monica De Paoli