iFerr: Assovernici e certificazioni

Intervista a Valentino Degani, responsabile tecnico-normativo di Assovernici

vernici per edilizia e falsi claim

iFerr ha intervistato Valentino Degani, Responsabile Tecnico Normativo di Assovernici, l’Associazione che rappresenta i produttori di pitture e vernici per edilizia, di vernici in polvere per l’industria e vernici liquide per l’industria, a cui è stato chiesto un parere per conoscere e orientarsi nel variegato mondo delle certificazioni del settore dei prodotti vernicianti.

Ecolabel e Epd: due diverse tipologie di percorso, tutt’altro che alternative, che però concorrono a rispondere alle richieste dei cosiddetti CAM, i Criteri Ambientali Minimi, cioè quei requisiti definiti per legge volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita. Come agiscono queste due certificazioni e quali le differenze?

«Il marchio Ecolabel è un certificato di prodotto, riconosciuto da tutti i Paesi dell’Ue e rilasciato dalla stessa Commissione Europea, che ne valuta le diverse componenti, andando a definire se la formulazione rispetti una serie di standard prestazionali ed ecologici. Per fare un esempio, l’Ecolabel verifica aspetti quali l’uso di pigmenti derivanti da processi eco compatibili, assenza di metalli pesanti e sostanze tossiche, rilascio minimo di sostanze organiche volatili e ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita del prodotto. La certificazione dura tre anni ed è soggetta al pagamento di royalties. Del tutto diverso è l’EPD, acronimo di Environmental Product Declaration o Dichiarazione Ambientale di Prodotto. Questa certificazione, che deve essere rilasciata da un organismo indipendente, è molto più ampia e si basa sullo studio del comportamento di un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, dalla scelta delle materie prime, alla formulazione, alla produzione, alla distribuzione fino allo smaltimento finale. L’EPD fornisce informazioni rilevanti, verificate e confrontabili, sugli impatti ambientali dei prodotti vernicianti. Peraltro, questo protocollo è quello adottato anche nei sistemi di certificazione di sostenibilità delle costruzioni, come per esempio dal noto e internazionale percorso LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, molto usato anche nel nostro Paese».

Come è cambiato, con il decreto CAM del 2022, l’approccio alle due certificazioni?

«Il decreto CAM ha individuato, in modo molto più marcato rispetto al passato, la necessità di essere in possesso della certificazione Ecolabel, che altrimenti è volontaria, per poter accedere alle gare d’appalto per le forniture pubbliche. Se nella versione del 2017, tuttavia, l’aver conseguito un certificato EPD era ritenuto una garanzia alternativa all’Ecolabel, perché di fatto la Dichiarazione Ambientale di Prodotto è un iter ampio che contiene indicazioni anche sulla formulazione del prodotto, dopo la revisione della norma si è ritornati indietro verso un orientamento più esclusivo per l’Ecolabel, dando all’Epd un valore di solo elemento aggiuntivo e premiante. Orientamento che è, tuttavia, Assovernici ha discusso con la direzione generale del ministero competente».

Quale è la vostra visione al riguardo?

«Il marchio Ecolabel non è una garanzia di livello paragonabile all’EPD, molto più completo. Questa certificazione, infatti, si concentra sulle caratteristiche di formulazione del prodotto stesso, senza prendere in considerazione altri aspetti, come la sua vita utile, l’impatto sull’ambiente delle materie prime necessarie per ottenere la miscela in termini di attività necessarie all’estrazione o al trasporto, la circolarità dei processi. Non a caso, la Commissione sta parlando di affiancare all’Ecolabel un protocollo integrativo, il cosiddetto PEF (Product Environmental Footprint) che serve a calcolare l’impronta ambientale di prodotto e si basa su un approccio legato all’analisi del ciclo di vita (LCA). Il PEF però in Italia non è ancora applicabile. Peraltro, a sua volta, costituisce il cardine dell’ulteriore marchio Made Green Italy, promosso dal Ministero dell’Ambiente, che rischia di complicare, anziché semplificare, la situazione»

Il contesto delle certificazioni, nel mondo dei prodotti vernicianti, è tuttavia moto più ampio. Ad esempio, c’è una grande attenzione rispetto alle emissioni dei prodotti nell’aria, soprattutto per l’indoor?

«Certo. Per tutelare questi aspetti, è nata in Francia da qualche anno la Certificazione IAQ (Indoor Air Quality o Qualità dell’Aria Interna), che regola le caratteristiche di qualità dell’aria all’interno di edifici, palazzi, costruzioni edili in generale, attraverso il livello di emissioni di sostanze volatili in essi contenute, misurandone la salubrità e il comfort in relazione agli occupanti. In una scala che va da “C” (emissioni elevate) ad “A+”, la classe “A+” indica il livello di emissioni più basso tra quelle contemplate ed è quindi da considerarsi la classe con valori di performance più elevati in questo campo. Diciamo che ad oggi moltissimi prodotti rispondono a quest’ultimo standard».

Ci sono poi una serie di protocolli più specifici, sia perché riguardano settori peculiari, sia perché osservano determinate caratteristiche di prodotto. A cosa ci riferiamo?

«Certo. Esistono, ad esempio, protocolli come l’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) che sono rivolti alla prevenzione dell’igiene e la sanificazione dei locali dove si preparano, conservano, vendono o consumano prodotti alimentari. Parliamo di uno standard che ha un costo elevato, ma che è propedeutico a ottenere le licenze necessarie per chi vuole aprire un’attività. Interessa infatti quei prodotti vernicianti formulati per soddisfare requisiti di bassa presa (o ritenzione) di sporco, cessione minima o ridotta di odore, ottima resistenza ai lavaggi frequenti, all’igienizzazione effettuata con agenti detergenti aggressivi, all’usura da abrasione».

Altri esempi?

«Esistono protocolli rivolti a garantire che il prodotto sia formaldeide free, ovvero che contenga formaldeide in quantità inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta. Posto che, rispetto a questa sostanza, riconosciuta come cancerogena, c’è un’attenzione importante da parte di tutti i produttori, questa certificazione è una garanzia in più. Oppure, ci sono certificazioni che vagliano aspetti specifici per la salute, come l’ipoallergenicità. I prodotti così verificati devono aver superato controlli come il test epicutaneo secondo Schwartz – Peck Modificato e un test di compatibilità cutanea secondo Basketter modificato. Si tratta di analisi che vengono condotte sulle persone da centri di ricerca specializzati e terzi».

C’è, infine, l’universo dei prodotti antibatterici che, soprattutto dopo la recente allerta sanitaria, sono diventati la nuova frontiera del mercato. Cosa ci dice a riguardo?

«Per ciò che riguarda questo tipo di prodotti, occorre innanzitutto sapere che esiste una norma che ne determina l’efficacia rispetto alla protezione delle superfici ed è la ISO 22196:2011. Le analisi devono essere affidate a un istituto indipendente. I campioni vengono messi a contatto con due tipi diversi di batteri, Staphylococcus aureus ed Escherichia coli, per 18-24 ore e mantenuti in un ambiente a 37°C. Al termine, i batteri vengono rimossi e sottoposti a conteggio: le differenze tra il numero iniziale e il numero finale sono espresse in variazione percentuale o riduzione logaritmica. La ricerca in questo campo si sta sviluppando ed effettivamente ci sono prodotti che hanno al loro interno sostanze, come gli ioni d’argento, in grado di disgregare virus e batteri. Tuttavia, a fronte del proliferare di soluzioni che si definiscono addirittura anti-virali o anti-Covid. Per il consumatore finale, non sempre è facile orientarsi nella giungla di offerte e di prezzi». Assovernici ha sviluppato un documento che fa il punto sui requisiti normativi dei prodotti disinfettanti in cui si specifica che se le proprietà antibatteriche, antimicrobiche o disinfettanti sono alla funzione principale dei prodotti vernicianti, si ricade nella disciplina sui biocidi contenuta nel regolamento (UE) 528/2012 (c.d. BPR – Biocidal Products Regulation). In questi casi, solo la presenza del numero di autorizzazione e registrazione rilasciato dal Ministero della Salute o dalla Commissione Europea assicura che tali prodotti sono stati sottoposti ad una preventiva valutazione che ne garantisce la sicurezza per l’ambiente, per il consumatore e l’utilizzatore e l’efficacia delle condizioni di uso indicate.

Intervista su iFerr